Entrato in vigore il 13 Agosto Decreto Legislativo 27 giugno 2022 n. 104

Il Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022, entrato in vigore 13 agosto 2022, introduce nuovi obblighi informativi a carico del datore nonché “prescrizioni minime” a tutela dei lavoratori. Il Decreto, nel recepire la direttiva UE n. 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili modifica il D. Lgs. 152/1997 e introduce nuovi obblighi.

La nuova disciplina, che integra un adeguamento a regole e disposizioni di carattere comunitario, si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato (determinato/indeterminato, part-time/full-time, intermittente e in somministrazione) e, per quanto compatibile, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle prestazioni occasionali anche già in essere alla data del 1° agosto 2022.

Il Legislatore ha ritenuto opportuno introdurre nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro/committente, da assolvere in larga parte al momento della stipula contrattuale.

I nuovi obblighi informativi andranno assolti dal datore di lavoro alternativamente in formato cartaceo o elettronico, per gli assunti dal 13 agosto 2022 al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, mentre per i lavoratori in organico al 1° agosto 2022 entro 60 gg. dalla richiesta.

I contratti di lavoro e le lettere d’assunzione dovranno, dunque, contenere una serie di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro, tra le quali la durata del periodo di prova, la formazione per i lavoratori, i congedi, la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione.

In caso di inadempimento datoriale il Decreto Trasparenza prevede una sanzione pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato, salvi gli effetti civili e risarcitori in favore del lavoratore.

 

Per maggiori informazioni: www.gazzettaufficiale.it