Formazione del lavoratore sulla sicurezza prima dell’assunzione

vigiliLa formazione impartita al lavoratore in “maniera sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza sul lavoro”, in un momento anteriore alla formale assunzione, non costituisce, da solo, elemento oggettivo di riscontro di una prestazione di lavoro irregolare, pertanto non è irrogabile la maxisanzione per lavoro nero prevista dall’ex art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, convertito in legge n. 73/2002, modificato dall’art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015.
Con la nota n. 135 dell’8 gennaio 2016 così la Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce i dubbi circa la regolarità del rapporto di lavoro nel caso in cui la formazione dei lavoratori, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia effettuata anteriormente alla loro formale assunzione, e non durante l’orario di lavoro, in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.