DL Sostegni art. 37 – Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

Possono beneficiare del Fondo solo le grandi imprese (come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003), operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico, anche in amministrazione straordinaria, che alla data di presentazione della domanda si trovano nelle seguenti condizioni:

  • versano in situazioni di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica;
  • presentano prospettive di ripresa dell’attività;
  • sono regolarmente costituite e iscritte presso il Registro delle Imprese;
  • hanno sede legale od operativa ubicata sul territorio nazionale;
  • non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • devono avere restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal MISE un ordine di recupero.